• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. Nel 2003, B.D. convenne in giudizio Intesa BCI Gestione Crediti S.p.a., poi divenuta Intesa Gestione Crediti S.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della banca, che l'aveva condannata, in virtù della garanzia fideiussoria prestata nel 1993 dalla ingiunta in favore della Florim s.s. sino alla concorrenza della somma di Euro 206.582,75, al pagamento di Euro 103.291,00, oltre spese, pari alla sola sorte capitale del debito della banca nei confronti della società garantita.

      L'attrice chiese la revoca del decreto, eccependo la nullità e/o invalidità della garanzia fideiussoria prestata in quanto priva di causa o contra legem e denunciando la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti bancari.

      Chiese, inoltre, in via riconvenzionale, la...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la "nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c. e quindi error in procedendo, per omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla ricorrente in relazione alla nullità per difetto di causa della fideiussione sottoscritta dalla B. in data 11.1.1991 in veste di garante a favore di Florim SS di cui la stessa era socia".

      Lamenta che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura per cui la funzione della fideiussione consiste nel rafforzamento della posizione creditoria, nel senso di un suo allargamento in termini materiali, contro il diverso patrimonio del garante.

      Prima di pronunciarsi sull'allegazione difensiva della banca per cui la causa del contratto risulterebbe soddisfatta dal patto beneficium ...



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