-
-
Epigrafe
Regolamento 2016 - GDPR) (A) 12-------------------
In riferimento al presente Regolamento, vedi: Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 06 settembre 2023, n. 23.
[1] Per l'adeguamento dell'ordinamento italiano vedi Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.
[2] In riferimento a un un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al presente Regolamento, vedi la Decisione della Commissione 16 maggio 2018, n. 743. Per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali vedi la Decisione della Commissione 23 gennaio 2019, n. 419. Vedi, inoltre, la Decisione della Commissione 4 giugno 2021, n. 914, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento. Sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, a norma del presente regolamento, vedi la Decisione della Commissione 28 giugno 2021, n. 1772. Da ultimo, in riferimento al livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, a norma del presente regolamento, vedi la Decisione della Commissione 10 luglio 2023, n. 1795.
-
ARTICOLO N.28
Responsabile del trattamento
-
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono...
-