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Epigrafe
Regolamento 2016 - GDPR) (A) 12-------------------
In riferimento al presente Regolamento, vedi: Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 06 settembre 2023, n. 23.
[1] Per l'adeguamento dell'ordinamento italiano vedi Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.
[2] In riferimento a un un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al presente Regolamento, vedi la Decisione della Commissione 16 maggio 2018, n. 743. Per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali vedi la Decisione della Commissione 23 gennaio 2019, n. 419. Vedi, inoltre, la Decisione della Commissione 4 giugno 2021, n. 914, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento. Sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, a norma del presente regolamento, vedi la Decisione della Commissione 28 giugno 2021, n. 1772. Da ultimo, in riferimento al livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, a norma del presente regolamento, vedi la Decisione della Commissione 10 luglio 2023, n. 1795.
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ARTICOLO N.25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita1(A)
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1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica...
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