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Vigente dal :
- 01-01-2019
- 23-12-2016
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto Legge 2016 - LEGGE 3 maggio 2016 n. 59 (in Gazz. Uff., 3 maggio 2016, n. 102). Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.(A)(A) In riferimento al seguente Decreto -Legge vedi: Circolare Ministero della Giustizia 11/01/2018 n. 151649
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ARTICOLO N.9
Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
Vigente dal 01/01/2019
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1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro 1.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
a)...