• Epigrafe

        Decreto Legge 2016 - LEGGE 3 maggio 2016 n. 59 (in Gazz. Uff., 3 maggio 2016, n. 102). Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.(A)

         

        (A) In riferimento al seguente  Decreto -Legge vedi: Circolare Ministero della Giustizia 11/01/2018 n. 151649


      • ARTICOLO N.8

        Definizioni

        Vigente dal 23/12/2016

      •  

        1. Ai fini del presente capo si intendono per:

        a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;   il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi 1;

        b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)