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Vigente dal :
- 23-12-2016
- 03-07-2016
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto Legge 2016 - LEGGE 3 maggio 2016 n. 59 (in Gazz. Uff., 3 maggio 2016, n. 102). Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.(A)(A) In riferimento al seguente Decreto -Legge vedi: Circolare Ministero della Giustizia 11/01/2018 n. 151649
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ARTICOLO N.8
Definizioni
Vigente dal 23/12/2016
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1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi 1;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in...