• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      P.G. ed G.A.M. hanno convenuto in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura deducendo che tra il 7 agosto 1997 ed il 29 gennaio 2001 essi avevano operato presso la banca 19 acquisti di obbligazioni argentine per il controvalore di Euro 879.498,10 senza che i singoli ordini fossero preceduti da un valido contratto quadro avente ad oggetto la prestazione del servizio di negoziazione. Inoltre la banca aveva agito in conflitto d'interessi, aveva violato l'obbligo di segnalazione della inadeguatezza delle operazioni nonchè gli obblighi informativi relativi alle caratteristiche ed ai rischi effettivi connessi agli investimenti eseguiti.

      La Banca ha ritenuto l'esistenza di un contratto quadro del tutto valido avendo provveduto a produrlo ancorchè sottoscritto soltanto dagli investitori.

      Ha inoltre ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18; D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23;

      artt. 1326, 1350 e 1418 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità del contratto di quadro in quanto non sottoscritto da entrambi i contraenti. Secondo le parti ricorrenti la disciplina normativa applicabile ratione temporis è il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18 che contiene la previsione dell'obbligo della forma scritta. La norma è stata sostanzialmente nel successivo art. 23.

      Alla luce di questo univoco quadro normativo di riferimento deve ritenersi che la dichiarazione scritta unilaterale pur se ricognitiva di una sola delle parti del rapporto non è idonea ad integrare il requisito di validità richiesto dalla legge. Rispetto a tale preciso obbligo di forma risulta irrilevante la previsione ...



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