• Epigrafe

        Decreto legislativo 2016 - Codice dei contratti pubblici (CODICE DEGLI APPALTI) 1  234(A) 5.

        _______________

        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/04/2022 n. 21; Comunicazione ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 16/11/2022.


      • ARTICOLO N.110

        (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)12

        Vigente dal 01/04/2023

      • 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

        2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

        3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già...

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