• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in qualità di incorporante la Banca Agricola mantovana, provvedeva a riassumere ai sensi dell'art. 392 c.p.c. innanzi alla CTR della Lombardia, a seguito della sentenza di questa Corte n. 17201/06, la causa avente ad oggetto il recupero a tassazione delle quote di avviamento del disavanzo, reveniente dall'operazione di fusione per incorporazione della Banca operaia di Bologna da parte della Banca Agricola mantovana, quote che erano state iscritte tra gli oneri quinquennali ammortizzabili nei bilanci 1988 e 1989.

      La Corte di cassazione, con la sentenza su menzionata, di cassazione con rinvio, aveva affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di fusione per incorporazione, il disavanzo, generato nel bilancio dell' incorporante in relazione alla differenza tra il valore del patrimonio netto ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 63, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), chiedendo a questa Corte di dire se detta norma consenta la proposizione da parte del contribuente della domanda di restituzione delle imposte e sanzioni versate all'Amministrazione finanziaria in corso di causa, a titolo di "riscossione frazionata", nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. in assenza di un provvedimento, sia pur tacito di diniego, e senza il decorso del termine di adempimento stabilito a favore dell'Erario.

      Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4) in quanto la CTR ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme maggiorate da rivalutazione ed interessi.

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