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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Albano Laziale- notificò alla sig.ra P.G. il 7 dicembre 2006 avviso di accertamento, con il quale - in ragione di previo accertamento in rettifica di valore ai fini dell'imposta di registro, divenuto definitivo, che aveva elevato il valore di un terreno sottoposto a vincoli, oggetto di cessione da parte della P. a terzi con atto registrato il 9 luglio 2001, a lire 689.500.000 rispetto a quello dichiarato di lire 355.000.000 - sulla base del predetto maggior valore di lire 689.500.000, l'Ufficio assoggettava a tassazione la plusvalenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 1, lett. f) (ora art. 67 comma 1, lett. b del citato D.P.R. n. 917 del 1986).
La contribuente, che aveva nelle more definito ai fini INVIM i valori dichiarati nel...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 82, comma 1 (art. 68, comma 1 del nuovo TUIR), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Diversità dei criteri di tassazione tra imposta di registro ed imposta indiretta".
La ricorrente lamenta l'erroneità in diritto della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto vincolante, ai fini dell'accertamento quanto all'imposta sui redditi della contribuente, l'accertamento definitivo circa la determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro, così annullando la diversità dei presupposti impositivi tra imposta sui redditi, la tassazione dei quali è legata a redditi effettivamente percepiti ed imposta d'atto (l'imposta di registro) la cui base imponibile è legata al valore venale del bene in comune commercio.
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