• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. - M.S. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano San Paolo IMI S.p.A., poi Intesa Sanpaolo S.p.A. e, dopo aver premesso di avere, in data 13 giugno 1991, conferito mandato alla convenuta per la negoziazione di strumenti finanziari, sottoscrivendo, in data 30 marzo 2001, un ordine di acquisto di 753.000 obbligazioni "Repubblica Argentina 9,25% 99/2002", con un esborso di 774.600,60, titoli colpiti dal default argentino del 21 dicembre 2001, ha dedotto: a) la nullità dell'operazione in quanto posta in essere in assenza del contratto scritto di negoziazione di cui della L. n. 1 del 1991, art. 6 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e del regolamento Consob numero 11.522 del 1998; b) l'illecita sollecitazione all'investimento; c) l'omessa acquisizione dei dati concernenti l'esperienza e la propensione al rischio nonchè l'omessa consegna del documento sui ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      6. - Il ricorso contiene sei motivi.

      6.1. - Il primo motivo è svolto da pagina 17 a pagina 28 del ricorso sotto la rubrica: "Falsa applicazione dell'articolo 23 decreto legislativo numero 5/2003 e degli artt. 1325, 1326, 1350 e 1418 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

      Secondo la ricorrente, in breve, la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nel non valorizzare la circostanza, risultante dal documento prodotto da ambo le parti, concernente la consegna alla M. di una copia del contratto debitamente sottoscritto alla banca, copia che la stessa M. aveva rifiutato strumentalmente ed in malafede di esibire in giudizio, sicchè la questione sottoposta all'esame del giudice di merito non si poneva in termini di validità del contratto, sotto il profilo del requisito formale previsto dall'art. 23 (naturalmente del Tuf e non del D.Lgs. n. 5...



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