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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.- I sig.ri R.S., G.S. e R. G., nella qualità (il primo) di presidente e (gli altri) di componenti del collegio sindacale della società Cape Listed Investment Vehicle in Equity (d'ora in avanti Cape Live), ai quali è stato contestato di avere violato i doveri di vigilanza nei confronti degli organi amministrativi e gestionali della predetta società, hanno proposto opposizione, a norma dell'art. 195, comma 4, del t.u.f. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), alla delibera della Consob n. 18369 del 7 novembre 2012 che aveva inflitto sanzioni amministrative pecuniarie, complessivamente determinate in Euro 120.000,00 nei confronti del primo e in e 100.000,00 nei confronti di ciascuno degli altri due. Ha proposto opposizione anche la Cape Live, responsabile in solido con i sindaci, alla quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione di...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Nel primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2403 bis c.c., artt. 8, 148 bis e 149 t.u.f., si dolgono che sia stata loro addebitata la responsabilità per omesso controllo sulla base di una responsabilità oggettiva per il fatto di essere state rilevate irregolarità, a causa della carenza della struttura societaria e dei controlli sull'organizzazione e sulla gestione. In tal modo, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il collegio sindacale era stato tenuto all'oscuro di quei fatti dagli amministratori, i quali, profittando dei loro poteri di rappresentanza, avevano occultato i vincoli assunti dalla società verso i terzi; che l'obbligo di comunicazione scatta solo in presenza di irregolarità accertate, idonee ad attivare i compiti di vigilanza della Consob (art. 149 cit., comma 3), e ...