• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1998 e 1999 si accertarono a carico di D.O.M. s.r.l. maggiori redditi d'impresa, con determinazione di maggiori tributi IRPEG, IVA e IRAP, sulla base di due p.v.c. aventi ad oggetto maggiori ricavi non contabilizzati afferenti le movimentazioni bancarie e costi indeducibili in quanto non documentati. Con due distinti ricorsi il curatore fallimentare impugnò gli atti impositivi, deducendo insufficiente motivazione ed in subordine l'infondatezza nel merito, non essendo il curatore nelle condizioni di poter giustificare gli accreditamenti ed i prelevamenti. Sulla base di maggiori redditi accertati per l'anno 1999, venne poi emesso nei confronti di R. C., nella qualità di socia al 10,35% della suddetta società a ristretta base azionaria, avviso di accertamento per maggior reddito da capitale, in relazione ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Lamenta la ricorrente che la circostanza dell'omessa notifica dell'avviso anche al legale rappresentante della società non era stata dedotta nel ricorso introduttivo proposto dalla curatela fallimentare ed era stata proposta solo da R.C., sicchè la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di ultrapetizione.

      Il motivo è fondato. Va premesso che il quesito di diritto è conforme al modello normativo delineato dall'art. 366 bis c.p.c.. Il giudizio tributario, avente natura impugnatoria, è rigidamente ancorato ai motivi specificatamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado. L'omessa notifica dell'atto impositivo al contribuente non risulta dedotta nel ricorso introduttivo proposto dalla curatela fallimentare. Nè trattasi ...



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