• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      In data 22 dicembre 1997, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presentava al Centro di Servizio delle Imposte di Bologna, la dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEG, relativa al periodo d'imposta 01.10.1996 - 30.09.1997, nella quale veniva evidenziato, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 94, comma 1, un credito d'imposta, pari ad Euro 1.517,246,56, di cui veniva chiesto il rimborso.

      Successivamente, con istanza in data 21 settembre 2004, la Fondazione invitava l'Amministrazione Finanziaria ad effettuare il rimborso del credito esposto nella citata dichiarazione.

      Formatosi su tale domanda il silenzio-rifiuto, la contribuente lo impugnava in sede giurisdizionale. L'adita CTP di Ravenna accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al chiesto rimborso ed il successivo appello dell'Agenzia Entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      I Giudici di appello, dopo avere, nella narrativa in fatto, esposto che la questione afferiva all'impugnazione di un silenzio-rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, alla domanda di rimborso di credito d'imposta IRPEG, asseritamente vantato dalla contribuente ed evidenziato nella dichiarazione presentata per l'anno 1997, di poi, nella parte motiva, così argomentavano: "La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Infatti l'Agenzia delle Entrate in sede di appello cerca di contestare un credito, ormai ampiamente consolidato, riproponendo questioni di merito. Infatti si tratta semplicemente di un credito derivante da una dichiarazione dei redditi MOD. 760 bis periodo 1/10/96 - 30/9/1997 presentata nel dicembre 1997. Pertanto bene ha fatto la CTP ad accogliere il ricorso del contribuente relativamente alla spettanza di capitale ed interessi".

      Deve essere ...



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