• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il Tribunale di Biella con sentenza del 3 gennaio 2001 condannò la Banca Sella s.p.a. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di L. 1.195.132,294, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento al contratto di gestione patrimoniale concluso fra le parti il 18 febbraio 1993, in relazione all'acquisto di titoli negoziati in mercati non regolamentati senza previa autorizzazione scritta del cliente.

      Proposta impugnazione, con sentenza del 17 giugno 2002 la Corte d'appello di Torino, non definendo il giudizio, respinse i primi due motivi di appello, confermando l'insussistenza di una ratifica tacita ad opera del cliente (allorchè aveva trasferito i valori mobiliari in altro deposito titoli presso la stessa banca, sia per lo svolgimento in concreto dei fatti, sia per l'assenza di forma scritta) e l'inadempimento con riguardo ai titoli Warrant ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - La ricorrente censura le sentenze impugnate mediante otto motivi, che possono essere come di seguito riassunti:

      1) violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt. 132 e 277 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la sentenza non definitiva esposto alcuna motivazione sulla ragione per la quale ha reputato rilevante la data di trasferimento dei titoli dal conto gestione all'ordinario conto di deposito, limitando l'esposizione al riguardo ad un unico paragrafo, mentre anche la sentenza definitiva non ha integrato detta motivazione; onde entrambe le sentenze sono nulle;

      2) violazione o falsa applicazione dell'art. 180 c.p.c. e art. 1227 c.c., in quanto, in sostanza, la sentenza non definitiva ha ritenuto che i danni successivi al predetto momento siano imputabili allo stesso B. ai sensi dell'art. 1227 ...



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