• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      FATTO

      La Commissione provinciale di Teramo con sentenza n. 49/03/01 accoglieva il ricorso dell'Eni s.p.a. avverso gli avvisi di accertamento ICI,per gli anni dal 1993 al 1998, (L. 13.897.980.000 a titolo di maggior imposta, L. 14.027.562.000 a titolo di sanzioni per omesso versamento di omessa dichiarazione, L. 4.893.978.870 per interessi) su quattro piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi, poste nel mare prospiciente il Comune di Pineto, nelle acque territoriali del mare Adriatico, non iscritte in catasto, correlate a una centrale di smistamento posta sulla terra ferma, rilevando la insussistenza del potere impositivo del Comune sul mare territoriale e la intassabilità delle piattaforme in quanto non iscrivibili in catasto, ovvero iscrivibili alla categoria "E", esente da ICI. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. Eccepisce, preliminarmente, l'Erti la improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dal Comune di Pineto in ragione della mancata allegazione di alcuno degli atti processuali sui quali si fonda, che preclude di verificare la rispondenza tra le censure enucleate in sede di ricorso e gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al presente giudizio.

      La doglianza è infondata in quanto alle lacune del ricorso possono supplire sia la pur eccessiva diffusione del controricorso e ricorso incidentale e la conoscibilità e citazione nella sentenza impugnata dei brani rilevanti della CTU e delle note dell'Agenzia; inoltre la inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di documenti non trova applicazione in relazione alle questioni di diritto poste dai motivi specificati in punto di "imposizione fiscale e di assoggettabilità ad ICI", "di iscrivibilità in catasto" ...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo