• Estremi:
    Cassazione penale, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con ordinanza in data 17/09/2015 il Tribunale di Udine, nella parte che qui rileva, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da C.R.D. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei suoi confronti in data 19-20/06/2015 dal Gip presso il Tribunale stesso, avente ad oggetto beni in ipotesi accusatoria sottratti alla fallita Tecnogeo srl. Rilevava in particolare il Tribunale che, pacifici i fatti materiali oggetto dell'accusa, diversamente da quanto sostenuto in diritto dalla difesa del C., potevasi affermare la configurabilità del concorso formale tra i contestati reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello - sul quale si basava il provvedimento cautelare reale de quo - di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, in questo senso prestando adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Il ricorso è infondato.

      2. Il motivo dedotto dal ricorrente riguarda un' unica questione giuridica ossia se si possa o meno configurare il concorso formale tra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, ed il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall..

      Come peraltro ben indicato dal ricorrente stesso, noto è che su tale questione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato sia che "E' configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Fattispecie relativa al delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 122 del 2010)"...



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