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- Estremi:
- Cassazione penale, 2015,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24-29/7/2015, il Tribunale del riesame di Messina rigettava il ricorso proposto da F.F. e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede il 5/5/2015; all'indagato - quale legale rappresentante della "SIBAM s.p.a." - era contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, per aver omesso di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti - anni di imposta 2011 e 2012 - per gli importi di 282.791,00 Euro e 229.571,99 Euro.
2. Propone ricorso per cassazione il F., a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti.
Il Tribunale non avrebbe considerato che la "SIBAM" è stata ammessa al concordato preventivo, giusta proposta presentata...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che la questione oggetto del gravame non è stata sottoposta al Tribunale del riesame, se non in termini del tutto generici e non univoci; il F., infatti, nel primo motivo, aveva affermato che "il mancato versamento all'erario della somme dovute a titolo di ritenute non è dovuto alla volontà di non adempiere all'obbligazione tributaria, bensì all'insussistenza nelle casse societarie delle relative somme" (deduzione, quindi, diversa da quella avanzata in questa sede), salvo poi aggiungere che "in relazione alla SIBAM S.p.a. pende, dinanzi al Tribunale di Messina, procedura di concordato preventivo". Seguiva un secondo, assai sintetico motivo in punto di periculum in mora.
Alcuna doglianza ulteriore era avanzata innanzi al Collegio.
Ne consegue che l'unica, effettiva censura mossa al ...