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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSONel settembre 2000 i sig.ri M.G. e S.A. convennero davanti al Tribunale di Palermo la Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo dichiararsi, in relazione a un contratto di mutuo ipotecario stipulato con la prima, la nullità della pattuizione di interessi ultralegali eccedenti il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2 e condannarsi le banche convenute - la seconda delle quali era subentrata nelle ragioni della prima in virtù di atto di cessione conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa - alla restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori, nonchè al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione della sofferenza alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia.
Le convenute resistettero.
Il giudizio,...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 4 del D.L. n. 394 del 2000, art. 1 conv.
in L. n. 24 del 2001, e dell'art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., si ribadisce che la norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, cit., è applicabile ai soli rapporti di mutuo a tasso fisso, non anche ai mutui a tasso variabile stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, come quello oggetto di causa.
Tanto scaturirebbe, secondo i ricorrenti, dalla lettura del D.L. cit., art. 1, comma 1 in coordinamento con il secondo comma, che espressamente si riferisce ai soli mutui a tasso fisso, nonchè dall'intenzione del legislatore quale risultante dalla relazione illustrativa del decreto legge, che a sua volta argomenta in particolare con riguardo ai mutui a tasso fisso.
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