• Epigrafe

        REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale...


      • ARTICOLO N.19

        Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

      • [Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

        1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

        2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

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