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Vigente dal :
- 01-01-2008
- 01-01-2007
- 01-01-2004
- 01-03-1988
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)123 4(A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356. In riferimento al trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro - Reddito di lavoro dipendente - , vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 agosto 2023, n. 421.
[1] Il D.Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2003, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
[3] Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.
[4] A norma dell' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
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[Ex Art. 73]
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo...