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Vigente dal :
- 23-08-2022
- 19-05-2020
- 01-01-2014
- 29-01-2011
- 01-01-2008
- 01-01-2007
- 28-12-2005
- 17-03-2005
- 01-01-2004
- 26-05-2001
- 05-05-2001
- 01-01-2001
- 10-12-2000
- 01-06-2000
- 18-03-2000
- 01-01-2000
- 27-01-1999
- 01-01-1998
- 01-01-1997
- 17-08-1995
- 01-06-1994
- 19-09-1992
- 17-04-1992
- 01-01-1992
- 03-10-1991
- 01-01-1991
- 01-05-1990
- 10-02-1989
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)123 4(A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356. In riferimento al trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro - Reddito di lavoro dipendente - , vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 agosto 2023, n. 421.
[1] Il D.Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2003, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
[3] Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.
[4] A norma dell' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
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1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati (A);
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e...