• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      E' stata depositata la seguente relazione:

      1) Il tribunale di Torino, con decreto del 19.5.2014, ha respinto l'opposizione ex art. 98 L. Fall. "proposta da Equitalia Sud s.p.a per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della Ciarli s.r.l. di crediti erariali insinuati con due distinte domande tardive, contrassegnate nell'elenco ai nn. T/28 e T/29.

      Il tribunale ha rilevato che Equitalia aveva già chiesto ed ottenuto l'ammissione dei crediti dedotti in giudizio, che avevano formato oggetto di un'altra domanda di insinuazione tardiva (T/23), di cui quelle nn. T/28 e T/29 costituivano (per la parte di interesse) mera ed inammissibile duplicazione; ha inoltre ritenuto che l'opponente versasse in colpa grave, per aver omesso di verificare la correttezza del provvedimento di esclusione, fondato sulla medesima ragione, non solo prima della proposizione del ricorso ex...



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