• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      L'Ufficio di Milano della Agenzia delle Entrate notificava ad OPUS Proclama s.p.a., concessionaria del servizio pubblicità, avviso di accertamento con il quale recuperava l'IVA dovuta per l'anno 2006 contestando la indebita detrazione d'imposta relativa a fattura emessa da AEGIS Media Italia s.p.a., in quanto al titolo di pagamento "premio impegnativa", che era indicato in fattura, non corrispondeva alcuna prestazione di servizio effettuata in adempimento di un vincolo obbligatorio, dovendo pertanto qualificarsi il pagamento come mera cessione di denaro a titolo gratuito fuori campo IVA. La società proponeva opposizione risultando vittoriosa in primo grado.

      Con sentenza 16.4.2012 n. 46, la Commissione tributaria della regione Lombardia, in totale riforma della decisione di prime cure, riteneva legittima la pretesa fiscale in quanto dal PVC in data 6.7.2007, redatto dalla ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo del ricorso principale la parte ricorrente deduce il vizio di "error juris", ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a) e art. 3, comma 1, nonchè degli artt. 2 e 6 paragr. 1 6^ direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17.5.1977.

      Sostiene la società contribuente che la CTR avrebbe erroneamente sussunto il rapporto contrattuale tra OPUS Proclama s.p.a. ed il soggetto beneficiario del "premio" (non risulta peraltro chiaramente indicato nel ricorso se la parte contraente sia AEGIS Media Italia s.p.a. o invece un distinto soggetto societario denominato Centro Media, sul quale AEGIS si limita ad esercitare il controllo) nell'ambito della fattispecie del trasferimento di somme di denaro che non è considerata "cessione di beni" ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1...



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