• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      CONSIDERATO IN FATTO

      A.R. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Lombardia - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione ipotecaria immobiliare D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 - ha accolto l'appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

      In particolare, il Giudice di appello, alla luce del disposto dell'art. 170 c.c. e rilevato che l'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione, avendo, di contra, funzione conservativa e di garanzia, ha ritenuto pienamente legittima l'iscrizione di ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale.

      Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso.

      A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con ...

    • Diritto

      RITENUTO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, laddove la C.T.R. ha affermato che l'iscrizione ipotecaria non fosse un atto di esecuzione ma avesse funzione conservativa e di garanzia cosicchè non era invocabile l'art. 170 c.c..

      2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il Giudice di appello non aveva vagliato la questione, dedotta nelle controdeduzioni all'appello, relativa all'estraneità del debito fiscale rispetto ai bisogni della famiglia.

      3. Dichiarato inammissibile il secondo motivo laddove il vizio di omessa motivazione viene dedotto come violazione di legge e con ...



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