• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      IN FATTO E IN DIRITTO

      La Cooperativa Garanzia Commercianti impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna n. 68/5/14, depositata il 17.12.2013, che ha accolto l'impugnazione proposta dall'Ufficio ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente in ragione della particolare urgenza prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Secondo la CTR non poteva dirsi esistente il vizio di motivazione dell'atto impugnato per la mancata specificazione delle ragioni di urgenza poichè detto ultimo requisito non costituiva elemento necessario della motivazione in quanto previsto ex lege. Secondo la CTR "...nel caso in esame l'urgenza esiste ed è riconosciuta dalle parti e l'avviso di accertamento non è carente in motivazione se non richiama tale circostanza poichè si tratta di un dato esterno all'avviso di accertamento...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo