• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      L'Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di B. C. avviso di accertamento relativo ad una maggiore Irpef dovuta per l'anno di imposta 1984. Contro l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale. Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate di Milano proponeva ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 13324 del 2003 che cassava la sentenza di appello con rinvio alla Commissione tributaria regionale per nuovo giudizio. Ritenuta la definitività dell'accertamento a seguito della mancata riassunzione del giudizio e della conseguente estinzione dell'intero processo, l'Ufficio disponeva l'iscrizione a ruolo della somma di Euro 10.293,41 dovuta a titolo di Irpef ed interessi, con emissione della relativa cartella...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è fondato.

      1. La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, costituente semplice attività di impulso processuale e non di impugnazione, può essere effettuata disgiuntamente da ciascuna delle parti a norma dell'art. 392 c.p.c.. Pertanto, ove nessuna delle parti del giudizio tributario (ente impositore o contribuente) si sia attivata per la riassunzione, si verifica l'estinzione dell'intero processo secondo l'espressa previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 2, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento oggetto del processo estinto, (conformi Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013, Rv. 627058; Sez. 5, Sentenza n. 3040 del 08/02/2008, Rv. 601868).

      2. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non esiste alcuna norma che prevede l'obbligo di ...



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