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- Estremi:
- Cassazione civile, 2015,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. Con avviso di accertamento n.RE3030201802 per IVA, IRPEG ed IRAP 1999, l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione nei confronti di C.T.S. AUTOCOMPUTERS - CENTRO TECNICO COMPUTERIZZATO SRL ricavi non contabilizzati per L. 572.555.000.
La società impugnava l'avviso e ne chiedeva l'annullamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo l'illegittima applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e contestando le risultanze in ragione della incompletezza dei dati.
Le istanze della parte privata erano accolte in primo grado, con la sentenza n.244/03/07, e confermate in appello con la sentenza n. 156/08/09, depositata il 10.06.09 e non notificata.
2. Il giudice di appello affermava che, nel caso in esame, l'accertamento parziale era stato fondato su presunzioni, non essendo stata operata la comparazione tra...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Con l'unico motivo la Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sintetizzato nel seguente quesito "Dica codesta S.C. se (contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della CTR di Napoli, i quali hanno ritenuto non applicabile all'accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis la metodologia di cui all'accertamentio analitico induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), poichè i due accertamenti non sono tra loro mescolabili e poichè l'accertamento parziale si deve fondare su elementi di fatto certi e non presunti, in applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 39), l'Ufficio può...