• Estremi:
    Corte appello Catania, 2015,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Con ricorso del 27.1.2015 R. G. ha impugnato la ordinanza resa ex art. 708 c.p.c. dal Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con la quale il Giudice delegato, in esito alla comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, domiciliandoli presso la madre, assegnato alla stessa la casa familiare, regolato i tempi di permanenza presso il padre e disposto per il mantenimento dei figli un assegno, a carico del C., di € 1.000,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.

      Propone reclamo la R. assumendo che il primo giudice ha errato a non attribuirle assegno per il suo mantenimento, stante la disparità economica con il marito; in particolare il primo giudice non ha tenuto conto del valore confessorio di un documento da lei prodotto, consistente nella stampa di una e-mail inviata dal C. al suo avvocato, nella quale si...



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