• Estremi:
    Cassazione penale, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente A.S.A., con sentenza del 1.7.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 9.4.2013, riduceva la pena inflitta a mesi 2 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto.

      Il Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputata responsabile del reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perchè, quale legale rappresentante della srl NDS, non versava entro il 29.12.2008 l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2007 per l'ammontare complessivo di Euro 103.645,00, condannandola, riconosciute le attenuanti generiche, con la concessione dei doppi benefici di legge alla pena di mesi 4 di reclusione.

      2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. I motivi sopra illustrati, assolutamente generici, sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

      2. Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso che ci occupa, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (cfr. sul punto sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 4521 del 20.1.2005, Orrù, rv. 230751).

      In una più recente pronuncia è stato poi ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia ...



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