• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza in data 30-5-2008, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal comune di Villareggia avverso la decisione della commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto un'opposizione della regione Piemonte contro un avviso di accertamento dell'Ici per taluni immobili demaniali finalizzati all'uso di acque pubbliche, concessi al consorzio denominato Aios (Associazione irrigazione ovest Sesia), ha dichiarato dovuta l'imposta (con le relative sanzioni) relativamente alla sola annualità 2000.

      Ha motivato la decisione osservando che per tale annualità titolare dell'obbligazione doveva ritenersi la regione, e non il soggetto concessionario dei beni demaniali, attesa la non equiparabilità del titolo concessorio al diritto reale su cosa altrui e considerato che la traslazione dell'imposta sul...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 e L. n. 985 del 1977, art. 12, la regione ribadisce la natura demaniale del complesso di beni di cui è causa e imputa alla sentenza di non aver tratto da ciò le dovute conseguenze - in ordine all'esenzione dall'Ici, attesa l'esistenza di una presunzione di utilizzo di tali beni secondo la naturale destinazione all'esplicazione di funzioni pubbliche. A tanto la ricorrente aggiunge un addebito di contraddittorietà motivazionale, essendo stata espressamente riconosciuta dalla commissione tributaria la natura demaniale dei suddetti beni.

      Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 823 c.c. in relazione alla L. n. 985 del 1977, art. 12, nonchè insufficiente motivazione della sentenza, la regione sostiene che la commissione tributaria si...



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