-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2015,
-
Fatto
RITENUTO IN FATTOD.C.A.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 58/14/2009, depositata in data 17/04/2009, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo ad IRPEF su reddito soggetto a tassazione separata, dovuta per l'anno 2001, a seguito di rettifica in aumento della plusvalenza dichiarata ai fini delle imposte, in esito alla cessione di due appezzamenti di terreno edificabile ed alla successiva definizione, su istanza di accertamento con adesione, D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 12 dell'avviso di rettifica dell'imposta di registro e dell'INVIM. I giudici d'appello hanno sostenuto, in particolare,...
-
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82 del TUIR nonchè dell'art. 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici d'appello ritenuto legittima l'automatica trasposizione del "valore accertato ed in seguito definito", ai fini dell'imposta di registro e di quella sull'incremento del valore degli immobili, in luogo del corrispettivo effettivamente percepito ed avendo gli stessi assunto, a base della decisione, la presunzione semplice secondo la quale il fatto dello scostamento tra il "valore accertato e definito", ai fini dell'imposta di registro e di quella sull'incremento del valore degli immobili, ed il corrispettivo dello stesso bene, dichiarato ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile a fini IRPEF sia di per sè idoneo a far presumere un "maggior corrispettivo percepito".
Con ...