• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con il decreto impugnato il Tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione proposta da D.G.L.E. avverso lo stato passivo del fallimento della Immobiliare Cima s.p.a..

      L'opponente aveva lamentato di essere stato ammesso con postergazione e senza interessi sul capitale per un credito di Euro 79.501,27 da finanziamento soci; e di essere stato ammesso senza privilegio ipotecario per un credito di Euro 406.918,55 di cui era cessionario dalla Banca di credito cooperativo di (OMISSIS).

      Quanto al credito di Euro 79.501,27, i giudici del merito hanno ritenuto che, benchè prevista per le società a responsabilità limitata dall'art. 2467 c.c., la postergazione del credito dei soci per i finanziamenti alla società sia estensibile anche alle società per azioni; e comunque la società fiduciaria cui D.G.L. E. era succeduto aveva riconosciuto ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. I primi tre motivi del ricorso attengono alla postergazione del credito di Euro 79.501,27.

      1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2467 c.c. e della L. n. 366 del 2001, art. 3, comma 1, lett. a).

      Sostiene che l'art. 2467 c.c., relativo alle società a responsabilità limitata, non è applicabile analogicamente o estensivamente alle società per azioni, attesa la diversa natura che il legislatore delegante ha imposto ai due tipi di società, l'uno fecalizzato sul ruolo del socio l'altra su quello dell'azione quale strumento del marcato dei capitali di rischio.

      Il motivo è infondato.

      L'integrazione del diritto, per estensione o per analogia, attiene al rapporto tra le norme e i fatti, piuttosto che al rapporto tra modelli normativi. Il problema dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c., alle società...



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