• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con sentenza del 18 marzo 2010 la Corte di appello dell'Aquila confermava con diversa motivazione la sentenza in data 14 ottobre 2002, con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l.

      Manifattura di Montesilvano (d'ora in avanti Manifattura), proposta dalla s.p.a. Carrera, che aveva lamentato l'ammissione soltanto per l'importo di L. 2.843.758.553 del maggiore credito di L. 10.238.468.688=, vantato a titolo di finanziamento erogato nel 1991 alla fallita società, della quale l'opponente era socia. In particolare, la Corte di appello, premesso che il giudice delegato aveva escluso il credito nella parte (L. 7.394.710.135) in cui era stato rinunziato in occasione della riduzione e della ricostituzione del capitale sociale e che ad eguale soluzione era giunto il giudice di primo ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto che il credito della s.p.a. Carrera derivava da un rapporto sociale e, quindi, era soggetto al termine di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c. soltanto perchè la stessa Carrera era socia della Manifattura e senza che vi fosse la prova che i finanziamenti fossero stati effettuati in adempimento di un obbligo sociale o in esecuzione di una Delib..

      Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2949 e 2697 c.c. in quanto erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il credito della Carrera derivava da un rapporto sociale, atteso che la conversione del credito di restituzione in una attribuzione della relativa somma alla Manifattura, a titolo di capitale di rischio era diventata inefficace per la ...



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