• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

      1.- Il Banco Popolare di Verona e Novara SCRL ha iscritto in data 14.1.1987 ipoteca volontaria sui beni della società Barberis Cantieri siti in (OMISSIS) a garanzia di un finanziamento concesso.

      Il 30.12.1988, la Spa Barberis Cantieri è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo per cessione dei beni e l'11.5.1990 ha ceduto il ramo di azienda sito in (OMISSIS) alla GEO s.r.l. e nell'atto di cessione è stato pattuito che l'acquirente GEO s.r.l. si accollasse il finanziamento erogato dalla Banca Popolare di Novara in favore della cedente.

      La Banca Popolare di Novara, peraltro, aveva comunicato al liquidatore del Concordato Barberis Cantieri spa, che non intendeva liberare la procedura se non ad avvenuto integrale pagamento da parte della GEO. Intervenuto il fallimento della s.r.l. Cantieri, già Barberis ...



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