• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Decidendo sull'appello proposta da BLEU s.p.a. avverso la decisione di prime cure che aveva dichiarato legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di Lanciano della Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la liquidazione della maggiore IVA dovuta dalla società per l'anno d'imposta 2002, la Commissione tributaria della regione Abruzzo con sentenza in data 17.11.2011 n. 893 confermava la impugnata decisione rilevando che: 1- il vizio di nullità della notifica dell'avviso di accertamento era stato sanato; 2- irrilevante era la mancata sottoscrizione del PVC da parte di uno dei due verificatori; 3- sussisteva la competenza della DRE ad esercitare i poteri di verifica; 4- la violazione del termine dilatorio stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non era causa di nullità dell'atto impositivo; 5- infondata era la eccezione di sopravvenuto condono ai sensi della L....

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Il primo motivo con il quale vengono cumulativamente dedotti il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e della L. 20 novembre 1982, n. 890, nonchè il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi manifestamente infondato.

      La CTR ha ritenuto che i vizi della relata di notifica (mancanza della data della notifica; omessa indicazione delle generalità anagrafiche del "soggetto notificante" e del soggetto che ha ricevuto l'atto notificato) dovessero considerarsi in ogni caso sanati, riferendosi, evidentemente, alla effettiva conoscenza dell'atto impositivo da parte della società, avendo questa proposto rituale ricorso introduttivo avanti la CTP. Osserva il Collegio che la critica rivolta dalla società ricorrente a tale "ratio decidendi", per un verso, si fonda ...



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