• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La controversia promossa da H.J.M., contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per ritenute non operate sull'indennità di fine rapporto. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Varese n. 128/1/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non ricorrenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35.

      Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che la responsabilità del sostituito per somme iscritte a ruolo, non versate dal datore di lavoro, sussista solo laddove concorra il duplice presupposto della mancata effettuazione della ritenuta e del mancato versamento della stessa.

      La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23121 del 2013) secondo cui "a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso,...



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