• Estremi:
    Cassazione penale, 2013,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Con il provvedimento impugnato, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia del 22/12/2012, con la quale era respinta, per la ritenuta mancanza di esigenze cautelari, la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V.M. per i reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223 e art. 2629 c.c., veniva applicata nei confronti del V. la misura cautelare degli arresti domiciliari per i soli reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ipotizzati come commessi dal V., quale amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in Foggia il (OMISSIS) ed in concorso con l'amministratore di diritto S. S., distraendo i beni della...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. I motivi proposti dal Procuratore della Repubblica sull'esclusione della sussistenza dei gravi indizi per il reato di bancarotta impropria sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione.

      Posto che detto interesse è individuabile in linea generale solo laddove, per effetto del gravame, la decisione impugnata possa essere sostituita da altra di contenuto diverso e più vantaggioso per la parte impugnante (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.

      251693), e che l'ordinamento non tutela l'astratta pretesa del pubblico ministero all'affermazione dell'esattezza o dell'inesattezza teorica di una determinata decisione (Sez. 5^, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860), la descritta condizione di esistenza dell'interesse non è ravvisabile nella posizione del pubblico ministero il quale ricorra avverso un ...



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