• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      ESPOSIZIONE DEL FATTO

      Nel maggio del 2001 il curatore del fallimento della Utens s.r.l.

      citò in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli il sig. M. G., che di quella società era stato amministratore unico, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni: sia perchè egli aveva consentito la distrazione di beni custoditi in locali della società, sta perchè non aveva tenuto i libri sociali, sia perchè non aveva predisposto i bilanci relativi agli esercizi relativi agli anni 1994 e 1995 nè presentato ai competenti uffici dell'erario le prescritte dichiarazioni fiscali riguardanti quei medesimi anni.

      Il tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, che liquidò nella misura di Euro 96.593,04, pari alla differenza tra il passivo e l'attivo rilevati nell'ambito della procedura di fallimento della Utens.

      La corte d'appello di Napoli, con...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Prima di affrontare la questione di diritto sulla quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, è necessario soffermarsi sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa della curatela controricorrente.

      L'eccezione non appare fondata.

      1.1. Va premesso che il motivo di ricorso del quale si discute, articolato in più profili, investe unicamente il tema dell'individuazione e liquidazione del danno operate nel giudizio di merito. Non è in discussione nè l'accertamento dei comportamenti dell'amministratore della società, denunciati dal curatore in citazione come contrari alla legge ed all'atto costitutivo, nè l'imputabilità al medesimo amministratore di tali comportamenti, bensì soltanto l'esistenza del danno che ne sarebbe derivato al patrimonio della società, poi fallita, e del nesso di causalità tra i ...



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