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- Estremi:
- Cassazione civile, 2015,
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Fatto
RITENUTO IN FATTOChe, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Campobasso ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 269/01/2004 della CTP di Isernia che aveva già accolto il ricorso della "ICC srl" - ed ha così annullato l'avviso di accertamento concernente IRPEG-ILOR per l'anno 1995, scaturito da due PVC della GdF nei quali erano stati disconosciuti costi contabilizzati e recuperati ricavi non contabilizzati.
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Infatti, con il...
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Diritto
RITENUTO IN DIRITTO inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto relativamente al secondo motivo, con assorbimento del primo;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.