• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

      La CTR di Campobasso ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 269/01/2004 della CTP di Isernia che aveva già accolto il ricorso della "ICC srl" - ed ha così annullato l'avviso di accertamento concernente IRPEG-ILOR per l'anno 1995, scaturito da due PVC della GdF nei quali erano stati disconosciuti costi contabilizzati e recuperati ricavi non contabilizzati.

      L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

      La società contribuente non si è costituita.

      Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

      Infatti, con il...

    • Diritto

      RITENUTO IN DIRITTO

      inoltre:

      che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

      che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

      che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto relativamente al secondo motivo, con assorbimento del primo;

      che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.



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