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- Estremi:
- Cassazione civile, 2015,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia concerne l'impugnativa dell'accertamento e successiva liquidazione dell'imposta di registro, relativamente ad una donazione avente ad oggetto un lastrico solare in (OMISSIS).
La Commissione adita rigettava il ricorso, senza che tuttavia fosse stata comunicata alla parte costituita l'udienza di discussione.
L'appello del contribuente era proposto tardivamente (oltre la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.), ed era per questo respinto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.
L'amministrazione non ha notificato un controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.
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Diritto
MOTIVAZIONE Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 31 (primo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 (secondo motivo).
Le censure sono infondate sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: "Nel processo tributario la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato, e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti...