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- Estremi:
- Cassazione penale, 2015,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale D. C.G. fu condannato a pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento al fallimento della S.r.l. ELETTROMECCANICA AQUILANA dichiarato con sentenza (OMISSIS).
1.1. Secondo il capo d'imputazione, la spoliazione della fallita sarebbe avvenuta principalmente: a) attraverso la scissione dell'originaria S.r.l. e il conferimento dei beni immobili ad altra società, la NUOVA ELETTROMECCANICA AQUILANA S.r.l.; nonchè tramite il successivo passaggio di detti beni ad altre società (AL.MA e CGS), b) nel pagamento delle passività di pertinenza della nuova società ad opera della vecchia, c) nella percezione da parte dell'imputato della somma di Euro 22.900 derivante dall'incasso di ...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - non privo di una sua astratta coerenza logica e di un'efficace forma espressiva - si rivela tuttavia ispirato ad un (apparentemente ingenuo) formalismo di stampo civilistico, in base al quale se, in astratto, appunto, un'operazione giuridico-contabile si manifesta come corretta, allora sarebbe impossibile che la stessa sia stata piegata a fini illeciti. Ben altra, viceversa, è la "filosofia" del diritto penale, per il quale ciò che conta è la effettività delle azioni umane, il loro finalismo, le loro conseguenze pratiche, di talchè è ben possibile che uno strumento (materiale e/o giuridico) lecito sia usato per fini illeciti. E' ovvio infatti che la compravendita è un negozio tipico previsto dall'ordinamento, ma è altrettanto ovvio che essa ben può essere usata a fini distrattivi.
1.1. Le stesse riflessioni possono farsi con riferimento alla memoria ...