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- Estremi:
- Cassazione civile, 2015,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato nel giugno 1994 la s.r.l. S.A.F.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Genova la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca d'Italia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi nell'elenco dei clienti in posizione di sofferenza, per la somma di L. 164.000.000, sebbene il suo asserito debito fosse ancora in corso di accertamento giudiziale. Ha dedotto che, a seguito dell'iscrizione comunicata a tutte le banche collegate al sistema - le sono stati revocati i fidi dagli istituti finanziari con i quali operava, con grave danno per la sua attività commerciale di compravendita all'ingrosso di olio d'oliva.
Le convenute si sono costituite, resistendo alla domanda. La Banca d'Italia ha dichiarato di avere provveduto alla cancellazione dell'iscrizione a seguito di provvedimento d'urgenza del presidente del Tribunale di Genova, emesso ai sensi...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che in data 10 febbraio 2010 - prima del deposito della sentenza impugnata - la s.r.l. SAFA è stata cancellata dal registro delle imprese, cancellazione che ha comportato l'estinzione della società con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, (come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4), donde il venir meno della legittimazione ad agire della società e del liquidatore dal quale era rappresentata.
2.- L'eccezione è fondata nei termini che seguono.
E' indubbio che, a seguito della modificazione dell'art. 2495 cod. civ. la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della "fictio iuris" di cui all'art. 10 Legge Fall.) (Cass. civ. S.U....