• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Nella controversia avente ad oggetto impugnazione avverso il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso dell'IRAP, versata negli anni compresi dal 2000 al 2004, lo studio di dottori commercialisti Viscanti & Delfino Associati, propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione di primo grado favorevole ad essa associazione.

      In particolare, il Giudice di appello argomentava la decisione rilevando che il requisito dell'autonoma organizzazione andava individuato non nell'esistenza di una seppur minima organizzazione di beni strumentali e risorse umane, ma "nella capacità del libero professionista di porre in essere scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno"; e,...

    • Diritto

      RITENUTO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente rileva il palese errore di diritto in cui sarebbe incorsa la C.T.R. pugliese nel l'interpretare il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario presupposto impositivo dell'IRAP, in modo assolutamente difforme dai principi espressi in materia da questa Corte.

      2. Con il secondo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente, con riferimento al solo rimborso del periodo di imposta 2002 e premesso che, in atto di appello, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il rimborso dell'IRAP, relativa all'anno 2002, non era dovuto in quanto proposto...



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