• Estremi:
    Cassazione civile, 2015,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di V.M. a titolo di plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un'azienda alla figlia V. R., avvenuta nel (OMISSIS).

      Il giudice d'appello ha affermato che l'atto di cessione era intervenuto nell'ambito di una impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230 bis c.c., con continuazione dell'attività dell'azienda negli stessi locali e a mezzo degli stessi soggetti (tra i quali appunto la contribuente), e che la compravendita era stata limitata alle sole merci, mentre il trasferimento dell'avviamento era avvenuto a titolo gratuito.

      2. La contribuente ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      l. Con il primo e il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente denuncia, rispettivamente, l'omissione e la contraddittorietà della motivazione in ordine al fatto controverso costituito dalla natura, onerosa o gratuita, del contratto in questione.

      Con il terzo motivo è dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonchè la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 (vecchia numerazione). E' formulato il quesito se, nel caso in cui, in relazione ad un atto di cessione a titolo oneroso di azienda nel quale le parti abbiano dichiarato che la cessione - del solo avviamento avviene a titolo gratuito e il valore di quest'ultimo sia pari ad oltre l'84 per cento del prezzo totale convenuto, sia errata la sentenza con cui il giudice presuma la gratuità dell'alienazione desumendola esclusivamente...



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