• Estremi:
    Cassazione penale, 2014,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma, in particolare disattendendo le prospettazioni volte a evidenziare la mancanza di elemento soggettivo del reato o la incolpevole impossibilità di adempimento, ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il provvedimento di sequestro per equivalente pronunciato dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale per i reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter di omesso versamento di Iva per Euro 451.148 per gli anni d'imposta 2009 (capo c) e 2010 (capo d) in qualità di liquidatore della Decnet S.r.l..

      2. Il ricorrente, con un primo motivo, invocando violazione di legge, lamenta, in relazione all'omesso versamento per l'anno 2009, l'erronea applicazione dell'art. 10 ter cit. avendo l'indagato assunto la carica di liquidatore in data 9/11/2010, e presentato, a ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      5. Il ricorso è anzitutto fondato, in particolare nel primo e terzo motivo, con riguardo all'addebito relativo all'omesso versamento Iva relativo all'anno 2010. Va infatti rammentato che il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter ha natura istantanea, consumandosi lo stesso nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, sicchè è necessario che l'omissione del versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, giusta quanto disposto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6, comma 2, (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, P.M. in proc. Faotto e altri, Rv. 259808; Sez. 3, n. 38619 del 14/10/2010, P.g. in proc. Mazzieri, Rv. 248626). Inoltre deve ribadirsi che il reato in oggetto...



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