• Epigrafe

        Decreto legislativo 2014 - Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (A).

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        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015, n. 7/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 marzo 2015, n. 11/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 luglio 2015, n. 26/E.


      • ARTICOLO N.3

        Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti1 (A) 

        Vigente dal 13/01/2024

      •  

        1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

        «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

        a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

        b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

        c) contributi...

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