• Estremi:
    Comm. trib. prov.le Pisa, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

      L'Agenzia delle Entrate richiedeva al ricorrente la documentazione contabile riguardante le spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuate negli anni 2006 e 2007. In sede di contraddittorio procedimentale il ricorrente produceva la documentazione richiesta.

      L'ufficio non riteneva sufficientemente provato l'inerenza dei costi della pubblicità rispetto all'attività svolta dal ricorrente e pertanto non riconosceva la deduzione di tali costi ai fini IRPEF e IVA.

      Venivano notificati gli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007, che il ricorrente impugnava.

      Nel ricorso si eccepiva il difetto di motivazione degli avvisi, perché negli stessi non era specificato quale comma dell'art. 109 T.U.I.D. era stato applicato nel caso concreto per il disconoscimento dei costi.

      Nel merito il ricorrente asseriva che i costi sostenuti per la pubblicità fatta attraverso associazioni sportive dilettantistiche...



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