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Correlazioni:
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Il concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative: le fattispecie di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF alla luce di una recente sentenza della Corte di Strasburgo. (Romano Francesca, Zaccone Cesare)
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Il paradosso della Corte EDU, che promuove la Consob (benché non sia imparziale) e blocca il giudice penale nel perseguimento dei reati di market abuse. (Manetti Michela)
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MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: LA CORTE EDU CONDANNA L'ITALIA PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'EQUO PROCESSO E DEL NE BIS IN IDEM - MARKET MANIPULATION: THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONDEMNS ITALY FOR VIOLATION OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL AND THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM (Bozzi Giulia Maria)
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Il caso Fiat-Ifil alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nozione di «pena» e contenuti del principio “ ne bis in idem. (Abbadessa Giorgio)
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- Estremi:
- Corte europea diritti dell'uomo, 2014,
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Fatto
IN FATTOI. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. L'elenco delle parti ricorrenti figura in allegato.
A. Il contesto della causa
6. All'epoca dei fatti, il sig. G.G. era il presidente delle due società ricorrenti e il sig. V.M. era il procuratore della società G.A. & C. s.a.p.a.
7. Il 26 luglio 2002, la società anonima FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) sottoscrisse un prestito convertendo con otto banche. Il contratto scadeva il 20 settembre 2005 e prevedeva che, in caso di mancato rimborso del prestito da parte della FIAT, le banche avrebbero potuto compensare il loro credito sottoscrivendo un aumento del capitale societario. Così, le banche avrebbero acquisito il 28% del capitale sociale della FIAT, mentre la partecipazione della società anonima IFIL Investments (divenuta poi, il 20 febbraio 2009, Exor s.p.a., come sarà di seguito denominata) sarebbe passata dal 30,06% al 22% circa.
8. Il sig. Gabetti, desideroso...
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Diritto
IN DIRITTO I. LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
A. L'eccezione del Governo relativa all'abusività del ricorso
1. L'eccezione del Governo
63. Il Governo eccepisce innanzitutto l'abusività, a suo dire, del ricorso, osservando che alcune informazioni riferite dai ricorrenti non sono vere o quantomeno rendono necessari dei chiarimenti. Il ricorso sarebbe stato presentato in modo da indurre la Corte in errore. Il Governo fa riferimento, in modo particolare, alle seguenti circostanze:
i ricorrenti affermano che non vi è stata alcuna pubblica udienza dinanzi alla corte d'appello di Torino; ora, in applicazione dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, tutte le udienze celebrate dinanzi a tale organo giudiziario erano aperte al pubblico; la loro affermazione sarebbe quindi falsa;
l'ufficio IT della CONSOB ha allegato alla sua relazione istruttoria tutti i documenti dell'inchiesta, quindi anche le difese presentate dai...