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Correlazioni:
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Occultano perdite di bilancio per salvare la società, non sfuggono alla bancarotta (G. Capitani Francesco)
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I NEGOZI GIURIDICI PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA TRA ETEROGENESI DEI FINI E MANOVRE DISTRATTIVE IN DANNO DEI CREDITORI - A Solution to the Business Crisis between Heterogenesis Corporate Ends and Distractive Rigging Damaging to Creditors (Scordamaglia Irene)
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- Estremi:
- Cassazione penale, 2014,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di A.A..
1.1. per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, commesso concorrendo quale consulente con M.A., presidente del consiglio di amministrazione della GMC s.p.a., dichiarata fallita in Palermo il (OMISSIS), nella distrazione di somme per complessivi Euro 1.730.759,56, la cui uscita illecita veniva giustificata contabilmente con l'annotazione di fatture emesse da varie ditte nei confronti della fallita per operazioni inesistenti negli anni dal 2002 al 2005;
1.2. per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 1, commesso concorrendo quale amministratore unico della Saesim s.p.a. con il M. ed altri nel cagionare ...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti dal ricorrente A. sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della GMC sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attendibilità delle dichiarazioni della teste d'accusa Z. era valutata nella sentenza impegnata anche con riguardo allo sviluppo complessivo delle stesse. Riportato quanto riferito dalla Z. alla polizia giudiziaria, in merito all'aver l' A. lavorato a stretto contatto con M.A., consigliandolo sulla gestione, impartito direttive sulla contabilizzazione delle fatture fittizie attraverso la quale veniva realizzato il reato contestato, mantenuto i contatti con i responsabili delle imprese emittenti delle fatture e in una occasione, nel gennaio del 2004, consegnato con il M. alla stessa Z. ...