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- Estremi:
- Cassazione civile, 2014,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa controversia origina dall'impugnazione da parte del contribuente della comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di un presunto mancato pagamento del complessivo importo di Euro 35.113,07, relativamente ad alcune cartelle di pagamento, iscrizione ipotecaria della quale il ricorrente chiedeva la sospensione e l'annullamento.
La Commissione adita, respinta l'istanza di sospensione, rigettava il ricorso.
La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi:
a) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e artt. 132 e 276 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost., comma 6;
b) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della...
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Diritto
MOTIVAZIONE 1. La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite impone l'esame pregiudiziale del secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha censurato l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 per aver il giudice di merito affermato, senza peraltro alcun adeguato approfondimento, che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria scaturisce dal mancato pagamento entro i termini previsti di cartelle esattoriali non più impugnabili, mentre la comunicazione di avvenuta iscrizione non è prevista da alcuna norma, trattandosi di misura cautelare.
1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, porterebbe a ad altre e differenti conclusioni, imponendo, ai ...